Onorevoli Colleghi! - La disciplina di riferimento per l'espletamento delle procedure selettive, contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, non fornisce ai candidati adeguate garanzie.
      Nel corso degli anni, diverse problematiche legate alle modalità e allo svolgimento dei concorsi pubblici in generale hanno provocato fra i candidati critiche, rilievi e ricorsi ai tribunali amministrativi regionali.
      La presente proposta di legge intende pertanto introdurre una nuova figura all'interno dell'ordinamento concorsuale, quella del difensore civico del candidato, la cui finalità è proprio quella di porsi come terzo fra la commissione esaminatrice e il candidato stesso, con una presenza che garantisca equità di trattamento e di giudizio nei confronti di coloro che partecipano al concorso.
      L'articolo 1 istituisce la figura del difensore civico del candidato, che si pone come figura terza fra la commissione esaminatrice e gli stessi candidati.
      L'articolo 2 stabilisce le funzioni e le finalità del difensore civico del candidato, che sono quelle di garantire equità di trattamento e di giudizio da parte della commissione esaminatrice nei confronti di coloro che partecipano al concorso.
      L'articolo 3 stabilisce che il difensore civico sia organo monocratico per i concorsi fino a dieci posti e sia composto da un collegio di tre membri per i concorsi superiori a dieci posti.
      L'articolo 4 stabilisce che il presidente del tribunale competente per territorio

 

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provvede alla nomina del difensore civico del candidato in base al luogo di emissione del bando di concorso. Nel caso di concorsi nazionali è competente il presidente del tribunale di Roma.
      L'articolo 5 prevede che possono essere nominati difensori civici del candidato i dirigenti e i funzionari direttivi dello Stato in pensione a condizione che dichiarino la propria disponibilità ad operare gratuitamente e sulla base di un semplice rimborso spese.
      L'articolo 6 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione.
      L'articolo 7 prevede, in fine, un finanziamento di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
 

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